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| News n°5 del 03/02/2006 |
Pubblicità manifestazioni sportive dilettantistiche
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| Si segnala che il comma 128 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006 ha chiarito definitivamente il valore del comma 11 bis dell'articolo 90 della legge 289/02.
Il testo è il seguente: "La disposizione di cui al comma 11 bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma uno del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507"
Pertanto la cartellonistica posta all'interno degli impianti di capienza inferiore ai tremila posti non è più soggetta a tale tributo.
Si segnala che la norma, essendo di carattere interpretativo, ha decorrenza retroattiva |
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